Possibilità di superamento dell’Indice di edificabilità Territoriale massimo nei casi previsti agli articoli 19 comma 3 lett. a, 21 comma 2 lett. a, 23 comma 2 lett. a delle NA del PdR

Come già chiaramente indicato nelle Norme di Attuazione del PdR del PGT, il superamento dell’Indice di edificabilità Territoriale massimo nei casi previsti agli articoli 19 comma 3 lett. a, 21 comma 2 lett. a, 23 comma 2 lett. a delle NA del PdR, è finalizzato unicamente al conseguimento dell’obiettivo morfologico contenuto nelle specifiche disposizioni citate e, pertanto,  non è consentito nei casi di progetti in discostamento dalle suddette norme morfologiche.  

Le disposizioni in tema di discostamento dalle norme morfologiche contenute agli articoli 19 comma 5, 21 comma 8 e 23 comma 4 fanno salvo quanto previsto dall’art. 6 delle NA del PdR che, in particolare al comma 4, nel richiamare puntualmente i casi in cui è consentito il superamento dell’indice di edificabilità territoriale massimo, non comprende i casi di discostamento dalle norme morfologiche. 

Sono comunque fatte salve le ulteriori disposizioni previste al comma 8 dell’art. 6 ed in particolare alle lett. c,d,e,f, che prevalgono rispetto alle possibilità di scostamento sopracitate.
 

FAQ SUE n. 95 - Pubblicata 11 marzo 2022

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Aggiornato il: 11/03/2022