Nel caso di interventi di recupero di sottotetto, quali sono le differenze tra quelli situati all’esterno e quelli all’interno del NAF?

All’esterno del NAF è possibile, rispetto all’altezza esistente, innalzare o modificare le coperture sino al raggiungimento dell’altezza minima abitabile di mt. 1,50; l’incremento delle altezze deve avvenire assicurando per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di 2.40 m., così come disposto dall’art. 63 comma 6 della L.R. 12/2005.

All’interno del NAF, in assenza di limiti di altezza massima stabiliti dallo strumento urbanistico, l’altezza deve rimanere quella esistente (art. 64 comma 1, L.R. 12/05), cioè non è possibile intervenire modificando le quote di colmo e gronda della copertura né la pendenza delle falde tranne per gli immobili di cui all’art. 18.2.e  di cui al PdR del PGT vigente. 

FAQ SUE n. 41 - Pubblicata il 6 marzo 2020

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Aggiornato il: 24/11/2021