Chiusura sede anagrafica Via Sansovino 9
La sede anagrafica di via Sansovino, 9 sarà chiusa al pubblico per lavori di manutenzione da lunedì 23 dicembre 2024 a martedì 7 gennaio 2025.
Separazioni, divorzi, riconciliazioni
Accordo senza avvocato
In assenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, la coppia può comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio, scioglimento di unione civile.
- In questo caso l’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa
- l'accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile) ma non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Per avviare il procedimento consulta le sezione Utilizza i servizi.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni contatta i nostri uffici:
tel. 02 884.48133/62082
orario: lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 16:00
Negoziazione assistita da avvocati
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:
- nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che esprime un nullaosta
- nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al Comune corredato da:
- Iscrizione dell’atto di matrimonio
- Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
La legge n. 218/95 prevede l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere a condizione che queste ultime rispettino alcuni requisiti sostanziali di compatibilità con l’ordinamento italiano.
È pertanto consentito alle cittadine e ai cittadini presentare tramite il Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza o, direttamente dalla persona interessata, al Comune italiano di iscrizione del matrimonio (se celebrato in Italia) o trascrizione (se celebrato all'estero) l’istanza per la riconoscibilità e trascrizione del provvedimento.
La sentenza deve essere prodotta in originale, legalizzata dall'Autorità italiana all'estero e completa di traduzione certificata in lingua italiana (legalizzata se effettuata all'estero).
Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un Paese U.E. si fa riferimento a quanto stabilito dai Regolamenti Europei 2201/2003 e 1111/2019. In questi casi l'Autorità competente dello stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta della persona interessata, un certificato utilizzando i modelli standard previsti dai suddetti Regolamenti (cert. ex art. 39 prima del 1/8/2022, cert. art. 36 o 66 (divorzio davanti a notaio) dopo l'1/8/2022) che non necessitano di traduzione né di legalizzazione, ad esclusione della Danimarca.
- Le informazioni sopra riportate rivestono carattere generale e, data la molteplice casistica, potrebbero non essere perfettamente adattabili a tutti i provvedimenti emessi all'estero
- per maggiori informazioni consulta Legalizzazione e traduzione dei documenti stranieri
- per richiedere una trascrizione consulta la sezione Utilizza i servizi.
Legge 218/95
Legge 10 novembre 2014, n. 162
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
Codice civile, articoli 154, 157
D.P.R. 396/2000, art. 63, comma 1 – lettera “g” (dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione)
Utilizza i servizi
-
Riconciliazione di coniugi separati
Modalità di accesso al servizio:
- Sportello
-
Separazioni e divorzi con negoziazioni assistite da avvocato
Modalità di accesso al servizio:
- PEC
- Sportello
-
Separazioni, divorzi, scioglimento di unioni civili davanti all'Ufficiale di Stato civile
Modalità di accesso al servizio:
- Online
-
Trascrizione di sentenze estere di divorzio
Modalità di accesso al servizio:
- Sportello
Aggiornato il: 12/04/2024