Commissione Comunale di Vigilanza

La Commissione Comunale di Vigilanza (CCV), quale organo collegiale amministrativo perfetto, si è insediata a Milano il 7 marzo 1990, a seguito della decisione del Consiglio di Stato che ha riconosciuto al Comune di Milano la titolarità dell’accertamento tecnico finalizzato al rilascio della licenza di agibilità per i locali di pubblico spettacolo e manifestazioni temporanee e rimane in carica per la durata di tre anni.

La composizione della Commissione Comunale di Vigilanza (CCV), con riferimento a quanto disposto dall'Art. 141-bis, RD 6 maggio 1940, n. 635 e dal regolamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 1996 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 24 maggio 2021, è la seguente:

  • Sindaco o suo delegato che la presiede;
  • Comandante del Corpo della Polizia Locale o suo delegato;
  • Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
  • Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale – esperto strutturista – o suo delegato;
  • Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale – esperto elettrotecnico – o suo delegato;
  • Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato.

I membri della Commissione Comunale di Vigilanza sopra richiamati sono considerati a partecipazione necessaria.

Possono essere invitati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica. Nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al DM 18 marzo 1996 e s.m.i. alla Commissione deve essere aggregato, a titolo consultivo, il Presidente del CONI o suo delegato. Può inoltre essere invitato dal Presidente, ove se ne ravvisi la necessità e a scopo meramente consultivo, un funzionario appartenente alla Direzione del Comune di Milano competente al rilascio della licenza di agibilità e/o d’esercizio.

Può partecipare alla Commissione, su richiesta del proponente, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo o un rappresentante per le manifestazioni temporanee.

Per ogni componente della CCV può essere prevista la presenza di uno o più membri supplenti che partecipano alle sedute e/o ai sopralluoghi solo nel caso in cui il titolare, o eventualmente la persona da questi delegata, non possa, per indifferibili ragioni, intervenire.

Le competenze della CCV sono stabilite dall’Art. 4, del DPR 28 maggio 2001, n. 311, che ha modificato gli Artt. 141 e 142, RD 6 maggio 1940, n. 635, come di seguito specificato:

  • locali cinematografici o teatrali con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori;

  • spettacoli viaggianti con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori;

  • altri locali o impianti sportivi con capienza inferiore o pari a 5000 spettatori;

  • parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi inferiore o uguale ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

Il compito della CCV è quello di verificare la solidità e la sicurezza dell'edificio da adibire all’attività di pubblico spettacolo e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio, come recita l’Art. 80, RD n. 773/1931 – TULPS.

Specificatamente la CCV esprime il parere di agibilità sui progetti di nuovi locali da destinare ad attività di pubblico spettacolo, sulle varianti di locali esistenti, sugli allestimenti di eventi temporanei, effettua controlli periodici sulla permanenza delle condizioni generali di sicurezza delle strutture e dei luoghi elencati all’Art. 1, DM 19.08.1996, con particolare riferimento ai teatri, cinema-teatri, cinema e multisala, auditori e sale convegno, locali di trattenimento, sale da ballo, discoteche, teatri tenda, circhi, luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento, luoghi all'aperto ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimento e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, impianti sportivi dove sono previste tribune per il pubblico, locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, ecc.

La Segreteria della CCV funge da supporto all'attività della Commissione, cura la gestione dell'attività amministrativa connessa all'espressione del parere di agibilità, predispone gli atti necessari al funzionamento della stessa.

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Aggiornato il: 14/11/2024